Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
, hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge costituzionale:
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
le norme stabilite dalla legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purché raggiungano la maggioranza assoluta dei
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente